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La responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente per i vizi e i difetti dell’opera di cui agli artt. 1667 e1668 c.c. può essere convenzionalmente esclusa o limitata?
No, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i vizi e i difetti dell'opera secondo gli articoli1667 e 1668 del Codice Civile non può essere esclusa o limitata. Come riportato nelle sentenze n. 11 del 3 gennaio2019 e n. 27640 del 30 ottobre 2018 della Cassazione civile, Sez. II:
- L'articolo 1668 del Codice Civile mette a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligando l'appaltatore a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno.
- La responsabilità dell'appaltatore non ammette esclusioni e neppure limitazioni, salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza.
Inoltre, la responsabilità dell'appaltatore può configurarsi solo quando, nell'intervenuto completamento dei lavori, viene consegnata al committente un'opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d'arte, come riportato nella sentenza n. 1475 del 22 febbraio 1999 della Cassazione civile, Sez. II.
È ammissibile in un contratto di appalto l'inserimento di una clausola che escluda o limiti la responsabilità dell'appaltatore per difformità per vizi dell'opera?
La responsabilità dell'appaltatore per i vizi e le difformità dell'opera è un principio solido e ben stabilito nel CodiceCivile Italiano (articoli 1667 e 1668), che regola le obbligazioni e le responsabilità derivanti da un contratto di appalto. Questa responsabilità è centrata sull'obbligo dell'appaltatore di fornire un'opera eseguita a regola d'arte e senza vizi o difformità.
Secondo le sentenze della Cassazione, la responsabilità dell'appaltatore non può essere esclusa né limitata. In particolare, la sentenza della Cass. Civile, Sez. II, n. 27640/2018 afferma che l'appaltatore non può liberarsi da queste responsabilità, a meno che non riesca a dimostrare l'esistenza di una causa di forza maggiore.
Pertanto, inserire una clausola contrattuale che escluda o limiti questa responsabilità sarebbe probabilmente considerata illegale e non vincolante per il committente.
Ricordiamo comunque che, per questioni specifiche e dettagliate relative a un contratto di appalto, è sempre consigliabile consultare un consulente legale o un avvocato.
È possibile agire in giudizio in sede civile per chiedere il risarcimento dei danni subiti per l'uccisione di un convivente?
Sì, è possibile agire in giudizio in sede civile per chiedere il risarcimento dei danni subiti per l'uccisione di un convivente. Questo è confermato dall'interpretazione della sentenza della Cassazione civile, Sez. III, numero 5669 del10 giugno 1994.
Questa pronuncia ha stabilito che:
"Il diritto al risarcimento da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto... anche al convivente more uxorio del defunto stesso, quando risulti concretamente dimostrata siffatta relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale"
Pertanto, nel caso di un rapporto di convivenza stabile e caratterizzato da assistenza morale e materiale, i diritti al risarcimento del danno patrimoniale e morale sono riconosciuti alla persona coabitante con il defunto.
Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale presuppone la prova di un contributo economico stabile che il defunto forniva al danneggiato in vita. Il diritto al risarcimento del danno morale è legato alla perdita della relazione affettiva e della reciproca assistenza morale.
Ricordiamo che per questioni specifiche e particolari è sempre consigliabile consultare un consulente legale o un avvocato.
In caso di trasferimento o di abbandono dei locali serviti, l'utente é tenuto a dare disdetta al gestore del servizio idrico?
Sì, in caso di trasferimento o abbandono dei locali serviti, l'utente è tenuto a dare disdetta al gestore del servizio idrico. Questo serve a permettere la lettura finale dei contatori e a fare in modo che il gestore non continui a fatturare il consumo ad una persona che non ha più l'utilizzo del servizio.
Non dare disdetta può portare a complicazioni legali e oneri finanziari per l'utente che ha abbandonato o trasferito i locali, in quanto potrebbe essere ritenuto
È importante notare che la procedura e i tempi per la disdetta possono variare in base al contratto stipulato con il gestore del servizio e alle leggi locali, quindi è sempre consigliabile consultare le condizioni specifiche del proprio contratto di servizio o un consulente legale per avere informazioni più precise e dettagliate.
La frode fiscale incide sulla validità del contratto?
La frode fiscale di per sé non va a incidere sulla validità del contratto dal punto di vista civile, come stabilito dalla giurisprudenza italiana.
In particolare, cito la sentenza della Cassazione civile, Sez. II, numero 2127 del 5 maggio 1989:
"Le pattuizioni di un contratto, che siano rivolte ad eludere l'imposta di registro o l'IVA, ovvero a godere di un loro pagamento in misura ridotta rispetto a quella dovuta, non implicano di per sé nullità del contratto stesso, salva restando la loro sanzionabilità nell'ambito dei rispettivi rapporti tributari."
In altre parole, se un contratto viene utilizzato per eludere le imposte, ciò può comportare sanzioni nell'ambito dei rapporti tributari, ma non causa la nullità del contratto in sé.
In ogni caso, occorre tenere presente che tali fattispecie potrebbero comportare gravi conseguenze dal punto di vista fiscale, perciò si raccomanda sempre di rivolgersi a un professionista legale o a un commercialista per una consulenza su questioni specifiche.
È ammissibile recedere da un contratto di viaggio "tutto compreso" in una destinazione turistica per essere in atto in quella destinazione una grave epidemia?
Sì, è generalmente ammissibile recedere da un contratto di viaggio "tutto compreso" in caso di grave epidemia nella destinazione turistica. Questo si basa sull'articolo 1463 del Codice Civile, che fa riferimento alle sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta.
L'articolo 88 bis del Decreto legge 17/03/2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27contiene una serie di disposizioni riguardanti il rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19.
Tuttavia, nel contratto possono essere contenute delle clausole specifiche in merito alle circostanze in cui è possibile recedere e ai relativi costi. È consigliabile leggere bene queste clausole prima di fare un'azione del genere.
Inoltre, in alcuni casi il viaggiatore potrebbe richiedere un rimborso o un voucher di viaggio per futuri servizi invece del rimborso del denaro speso per il viaggio. È importante contattare la compagnia di viaggio o un consulente legale per capire le possibili opzioni e per ottenere consigli personalizzati.
È importante ricordare anche l'assicurazione di viaggio, che può fornire copertura in caso di annullamento del viaggio per motivi come una grave epidemia. Ciò dipenderà dai termini e dalle condizioni dell'assicurazione di viaggio specifica.
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Inoltre puoi caricare i tuoi documenti legali per creare degli indici personalizzati e interrogarmi su questi, nonché condividerli con i tuoi colleghi. Il tutto nel rispetto delle normative italiane.
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